IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, ed in particolare  l'articolo
10, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera e); 
  Ravvisata l'esigenza di ricondurre la  disciplina  delle  attivita'
cinematografiche ad un sistema unitario e coerente; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 28 agosto 2003; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si e'  espressa
nella seduta del 26 novembre 2003; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica resi  nelle  sedute
del 18 dicembre 2003 e del 14 gennaio 2004; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 16 gennaio 2004; 
  Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di
concerto con il Ministro per gli affari regionali; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                              Finalita' 
  1. La Repubblica, in  attuazione  degli  articoli  21  e  33  della
Costituzione,  riconosce  il  cinema  quale  fondamentale  mezzo   di
espressione artistica, di formazione  culturale  e  di  comunicazione
sociale. 
  2. Le attivita' cinematografiche  sono  riconosciute  di  rilevante
interesse generale, anche in  considerazione  della  loro  importanza
economica ed industriale. 
  3. La Repubblica, nelle sue articolazioni e secondo  le  rispettive
competenze, favorisce lo sviluppo dell'industria cinematografica  nei
suoi diversi settori; incoraggia  ed  aiuta  le  iniziative  volte  a
valorizzare e a diffondere con qualsiasi mezzo il  cinema  nazionale,
con particolare riguardo ai film di interesse  culturale;  tutela  la
proprieta' intellettuale e il diritto d'autore contro qualsiasi forma
di sfruttamento illegale; assicura, per fini culturali ed  educativi,
la conservazione del patrimonio filmico nazionale e la sua diffusione
in Italia ed all'estero; promuove attivita' di studio  e  di  ricerca
nel settore cinematografico. 
  4. Per il  raggiungimento  degli  scopi  di  cui  al  comma  1,  il
Ministero per i beni e le attivita' culturali, di seguito denominato: 
"Ministero": 
    a) promuove e coordina le iniziative aventi per scopo lo sviluppo
ed il miglioramento della produzione cinematografica e la  diffusione
dei film nazionali in Italia ed all'estero, d'intesa con il Ministero
degli affari esteri; 
    b) accerta e dichiara la nazionalita' italiana dei film; 
    c)  promuove  e  cura   i   rapporti   concernenti   gli   scambi
cinematografici  con  l'estero  e  quelli  per  la   coproduzione   e
codistribuzione  dei  film,  anche  attraverso   intese   o   accordi
internazionali di  reciprocita',  d'intesa  con  il  Ministero  degli
affari esteri; 
    d) esercita la vigilanza, nei casi previsti  dalla  legge,  sugli
organismi  di  settore  ed  effettua  l'attivita'   di   monitoraggio
sull'utilizzo delle risorse  erogate  a  titolo  di  finanziamenti  e
contributi ai sensi del presente decreto. 
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   in  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Il  testo  degli  articoli 76 e 87 della Costituzione
          della   Repubblica   italiana,   pubblicata   nell'edizione
          straordinaria della Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n.
          298, e' il seguente:
              «Art.  76. - L'esercizio della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti.».
              «Art.  87.  - Il Presidente della Repubblica e' il capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
              - La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei Ministri», e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario.
              - Il  testo  dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.
          137,  recante:  «Delega  per la riforma dell'organizzazione
          del  Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
          nonche'  di  enti  pubblici»,  e  pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 8 luglio 2002, n. 158, e' il seguente:
              «Art. 10 (Delega per il riassetto e la codificazione in
          materia  di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport,
          proprieta'  letteraria  e  diritto  d'autore).  -  1. Ferma
          restando  la  delega di cui all'art. 1, per quanto concerne
          il Ministero per i beni e le attivita' culturali il Governo
          e'  delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di
          entrata  in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
          legislativi  per il riassetto e, limitatamente alla lettera
          a),  la  codificazione  delle  disposizioni  legislative in
          materia di:
                a) beni culturali e ambientali;
                b) cinematografia;
                c) teatro,  musica, danza e altre forme di spettacolo
          dal vivo;
                d) sport;
                e) proprieta' letteraria e diritto d'autore.
              2.  I  decreti  legislativi  di  cui  al comma 1, senza
          determinare  nuovi  o  maggiori oneri per il bilancio dello
          Stato,   si   attengono  ai  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi:
                a) adeguamento   agli   articoli 117   e   118  della
          Costituzione;
                b) adeguamento  alla  normativa  comunitaria  e  agli
          accordi internazionali;
                c) miglioramento   dell'efficacia   degli  interventi
          concernenti  i  beni  e  le attivita' culturali, anche allo
          scopo   di   conseguire   l'ottimizzazione   delle  risorse
          assegnate  e l'incremento delle entrate; chiara indicazione
          delle  politiche pubbliche di settore, anche ai fini di una
          significativa  e  trasparente  impostazione  del  bilancio;
          snellimento  e  abbreviazione dei procedimenti; adeguamento
          delle procedure alle nuove tecnologie informatiche;
                d) quanto  alla  materia  di  cui alla lettera a) del
          comma   1:  aggiornare  gli  strumenti  di  individuazione,
          conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali,
          anche  attraverso la costituzione di fondazioni aperte alla
          partecipazione   di   regioni,   enti   locali,  fondazioni
          bancarie,  soggetti  pubblici  e privati, senza determinare
          ulteriori   restrizioni   alla   proprieta'   privata,  ne'
          l'abrogazione   degli   strumenti   attuali   e,  comunque,
          conformandosi    al   puntuale   rispetto   degli   accordi
          internazionali,  soprattutto in materia di circolazione dei
          beni  culturali;  riorganizzare  i  servizi  offerti  anche
          attraverso  la  concessione  a soggetti diversi dallo Stato
          mediante   la   costituzione   di  fondazioni  aperte  alla
          partecipazione   di   regioni,   enti   locali,  fondazioni
          bancarie,  soggetti  pubblici  e  privati,  in linea con le
          disposizioni  di  cui  alla  lettera  b-bis)  del  comma  1
          dell'art.  10  del  decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
          368,  e  successive  modificazioni;  adeguare la disciplina
          degli   appalti  di  lavori  pubblici  concernenti  i  beni
          culturali,  modificando  le  soglie  per  il  ricorso  alle
          diverse  procedure  di  individuazione  del  contraente  in
          maniera  da  consentire  anche la partecipazione di imprese
          artigiane  di  comprovata  specializzazione  ed esperienza,
          ridefinendo   i  livelli  di  progettazione  necessari  per
          l'affidamento   dei   lavori,   definendo   i   criteri  di
          aggiudicazione  e  prevedendo  la  possibilita' di varianti
          oltre  i  limiti  percentuali  ordinariamente  previsti, in
          relazione alle caratteristiche oggettive e alle esigenze di
          tutela e conservazione dei beni; ridefinire le modalita' di
          costituzione e funzionamento degli organismi consultivi che
          intervengono   nelle   procedure   per  la  concessione  di
          contributi  e  agevolazioni  in  favore di enti ed istituti
          culturali,   al  fine  di  una  precisa  definizione  delle
          responsabilita'  degli  organi tecnici, secondo principi di
          separazione   fra   amministrazione   e   politica   e  con
          particolare  attenzione  ai  profili  di  incompatibilita';
          individuare    forme    di    collaborazione,    in    sede
          procedimentale,  tra  le  amministrazioni  per  i beni e le
          attivita' culturali e della difesa, per la realizzazione di
          opere destinate alla difesa militare;
                e) quanto  alle  materie  di cui alle lettere b) e c)
          del  comma  1: razionalizzare gli organismi consultivi e le
          relative    funzioni,    anche    mediante    soppressione,
          accorpamento  e  riduzione  del  numero  e  dei componenti;
          snellire  le  procedure  di  liquidazione  dei contributi e
          ridefinire  le  modalita'  di  costituzione e funzionamento
          degli   organismi   che  intervengono  nelle  procedure  di
          individuazione   dei   soggetti   legittimati   a  ricevere
          contributi  e  di  quantificazione  degli  stessi; adeguare
          l'assetto  organizzativo  degli  organismi  e degli enti di
          settore;  rivedere  il  sistema  dei controlli sull'impiego
          delle  risorse  assegnate  e  sugli  effetti prodotti dagli
          interventi;
                f) quanto  alla  materia  di  cui alla lettera d) del
          comma 1: armonizzare la legislazione ai principi generali a
          cui si ispirano gli Stati dell'Unione europea in materia di
          doping;  riordinare  i compiti dell'Istituto per il credito
          sportivo,  assicurando negli organi anche la rappresentanza
          delle regioni e delle autonomie locali; garantire strumenti
          di finanziamento anche a soggetti privati;
                g) quanto  alla  materia  di  cui alla lettera e) del
          comma  1:  riordinare,  anche  nel  rispetto dei principi e
          criteri  direttivi  indicati  all'art. 14, comma 1, lettera
          b),  della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Societa' italiana
          degli  autori  ed  editori  (SIAE),  il  cui statuto dovra'
          assicurare un'adeguata presenza degli autori, degli editori
          e degli altri soggetti creativi negli organi dell'ente e la
          massima   trasparenza   nella   ripartizione  dei  proventi
          derivanti dall'esazione dei diritti d'autore tra gli aventi
          diritto;   armonizzare   la   legislazione   relativa  alla
          produzione   e   diffusione   di   contenuti   digitali   e
          multimediali  e  di  software ai principi generali a cui si
          ispira  l'Unione  europea  in materia di diritto d'autore e
          diritti connessi.
              3.  I  decreti  legislativi  di cui al comma 1 indicano
          esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta
          salva  l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla
          legge  in  generale  premesse  al  codice civile. I decreti
          legislativi  di  cui  al  comma 1 sono adottati, sentita la
          Conferenza   unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto
          legislativo  28 agosto  1997,  n.  281, previo parere delle
          Commissioni  parlamentari  competenti per materia, resi nel
          termine  di  sessanta giorni dal ricevimento della relativa
          richiesta.  Decorso  tale  termine,  i  decreti legislativi
          possono essere comunque adottati.
              4.  Disposizioni  correttive ed integrative dei decreti
          legislativi  di cui al comma 1 possono essere adottate, nel
          rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le
          medesime  procedure  di cui al presente articolo, entro due
          anni dalla data della loro entrata in vigore.».
              - Il   testo   dell'art.   8  del  decreto  legislativo
          28 agosto   1997,   n.   281,   recante:   «Definizione  ed
          ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali», e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          30 agosto 1997, n. 202, e' il seguente:
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».
          Nota all'art. 1:
              - Il  testo  degli  articoli 21 e 33 della Costituzione
          della   Repubblica   italiana,   pubblicata   nell'edizione
          straordinaria della Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n.
          298, e' il seguente:
              «Art.   21   -  (Tutti  hanno  diritto  di  manifestare
          liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e
          ogni altro mezzo di diffusione).
              La  stampa non puo' essere soggetta ad autorizzazioni o
          censure.
              Si   puo'  procedere  a  sequestro  soltanto  per  atto
          motivato  dell'Autorita'  giudiziaria  nel caso di delitti,
          per   i  quali  la  legge  sulla  stampa  espressamente  lo
          autorizzi,  o  nel  caso  di  violazione delle norme che la
          legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
              In  tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia
          possibile    il    tempestivo   intervento   dell'Autorita'
          giudiziaria,  il  sequestro  della  stampa  periodica  puo'
          essere  eseguito  da  ufficiali di polizia giudiziaria, che
          devono  immediatamente,  e  non mai oltre ventiquattro ore,
          fare  denunzia  all'Autorita' giudiziaria. Se questa non lo
          convalida  nelle  ventiquattro ore successive, il sequestro
          s'intende revocato e privo d'ogni effetto.
              La   legge  puo'  stabilire,  con  norme  di  carattere
          generale,  che  siano  resi  noti  i mezzi di finanziamento
          della stampa periodica.
              Sono  vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli
          e  tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume.
          La  legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a
          reprimere le violazioni.».
              «Art.  33.  - (L'arte e la scienza sono libere e libero
          ne e' l'insegnamento).
              La  Repubblica detta le norme generali sulla istruzione
          ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
              Enti  e privati hanno il diritto di istituire scuole ed
          istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
              La  legge,  nel  fissare i diritti e gli obblighi delle
          scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare
          ad  esse  piena  liberta'  e  ai loro alunni un trattamento
          scolastico  equipollente  a  quello  degli alunni di scuole
          statali.
              E'  prescritto  un  esame di Stato per la ammissione ai
          vari  ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi
          e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
              Le   istituzioni   di   alta  cultura,  universita'  ed
          accademie,  hanno  il diritto di darsi ordinamenti autonomi
          nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.».